Conservazione digitale del registro di carico e scarico rifiuti: come procedere

La conservazione digitale del registro di carico e scarico rifiuti

La gestione dei rifiuti è sempre più al centro dell’attenzione, con normative e pratiche ambientali che richiedono maggiore trasparenza ed efficienza. Con il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), l’Italia compie un significativo passo avanti verso una gestione sostenibile e completamente digitale dei rifiuti. 

In questo articolo approfondiamo le scadenze, il funzionamento, i soggetti obbligati e l’obbligo di conservazione digitale del registro di carico e scarico rifiuti.

RENTRI: l’entrata in vigore e le scadenze

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), istituito con il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023, è entrato ufficialmente in vigore il 15 giugno 2023. Questo ha segnato l’inizio di un periodo transitorio che si concluderà nel febbraio 2026. Per agevolare il passaggio al nuovo sistema digitale, è stato previsto un calendario progressivo per l’iscrizione al RENTRI, il sistema integrato e centralizzato gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), e per l’adozione dei nuovi modelli di gestione.

Le scadenze per l’iscrizione al RENTRI sono suddivise in base alla tipologia e alle dimensioni dei soggetti obbligati:

  1. 15 dicembre 2024 – 13 febbraio 2025
    • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
    • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
    • commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi
    • consorzi istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari rifiuti
    • enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con oltre 50 dipendenti
  2. 15 giugno 2025 – 14 agosto 2025 : enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50.
  3. 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026
    • enti e imprese produttori di soli rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti.
    • altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente o impresa.

Adozione dei nuovi modelli

Oltre all’obbligo di iscrizione al RENTRI, il sistema introduce due tappe fondamentali che segnano il passaggio dai tradizionali modelli cartacei a un modello completamente digitale per la gestione dei rifiuti. Questi passaggi riguardano il registro di carico e scarico e il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR):.

  • 13 febbraio 2025: entrata in vigore dei nuovi modelli digitali per il registro di carico e scarico e per il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR). La loro adozione sarà in ogni caso ancora facoltativa per alcuni operatori durante il periodo di transizione;
  • 13 febbraio 2026: obbligo di emissione del FIR in formato digitale per tutti i soggetti iscritti al RENTRI.

RENTRI: soggetti obbligati

Gli obblighi di iscrizione al RENTRI coinvolgono diverse categorie di operatori:

  1. produttori di rifiuti speciali pericolosi.
  2. Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali o artigianali con più di 10 dipendenti.
  3. Trasportatori di rifiuti e soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento.
  4. Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

Ogni categoria deve rispettare le scadenze specifiche definite dal decreto.

RENTRI: come funziona il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti 

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è una piattaforma digitale istituita per gestire in modo trasparente ed efficiente il ciclo di vita dei rifiuti, dalla produzione al trasporto e allo smaltimento o recupero in Italia. 

Ecco come funziona:

Registrazione al sistema

Gli operatori obbligati devono iscriversi al RENTRI utilizzando un’identità digitale, come:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica).

L’iscrizione è obbligatoria per tutte le categorie di soggetti indicate nella normativa, in base al calendario progressivo di scadenze.

Gestione dei registri di carico e scarico

Attraverso il RENTRI, gli operatori possono gestire il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale. Questo documento tiene traccia di tutte le operazioni di produzione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, garantendo:

  • tracciabilità in tempo reale,
  • riduzione di errori e ritardi rispetto ai registri cartacei,
  • facilità di archiviazione e consultazione.

Emissione e monitoraggio del FIR (Formulario di Identificazione Rifiuti)

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) diventa digitale e si integra con il RENTRI. Questo strumento permette di tracciare ogni movimento dei rifiuti, dal produttore iniziale fino al recupero o smaltimento finale.

Caratteristiche principali del FIR digitale:

  • generazione e trasmissione direttamente sulla piattaforma RENTRI.
  • disponibilità per la consultazione da parte delle autorità competenti.
  • maggiore controllo e trasparenza sull’intero ciclo.

Trasmissione dei dati alle autorità

Il sistema consente di trasmettere in modo automatico i dati relativi alla gestione dei rifiuti agli enti di controllo (ad esempio ARPA o il Ministero dell’Ambiente). Questo garantisce:

  • riduzione della burocrazia,
  • uniformità delle informazioni,
  • maggiore controllo per prevenire e contrastare lo smaltimento illecito dei rifiuti.

Conservazione digitale a norma del registro di carico e scarico rifiuti

Per garantire la piena conformità alle normative vigenti, il registro di carico e scarico e il FIR dovranno essere conservati digitalmente a norma secondo quanto previsto dalle Linee Guida AgID 

1. Registro di carico e scarico rifiuti

  • durata della conservazione: 3 anni dalla data dell’ultima registrazione, come previsto dall’’art.  190 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, noto come Testo Unico Ambientale, disciplina la tenuta e la conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
  • obbligo di conservazione digitale: a partire dal 13 febbraio 2025, in linea con l’adozione dei nuovi modelli digitali, la conservazione digitale del registro di carico e scarico rifiuti sarà obbligatoria.

2. Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)

  • durata della conservazione: 3 anni, come stabilito dall’art.190 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, .
  • Obbligo di conservazione digitale: a partire dal 13 febbraio 2026, la conservazione digitale del registro del Formulario di Identificazione dei Rifiuti sarà obbligatoria.

 

Conservazione digitale del registro di carico e scarico rifiuti: come fare

La conservazione digitale del registro di carico e scarico rifiuti garantisce:

Per effettuare un processo di conservazione digitale a norma è fondamentale rivolgersi a un conservatore certificato, come DocuMI, che gestisce annualmente e invia in conservazione oltre 100 milioni di documenti.

Grazie a YouDOX l’azienda potrà attivare in modo semplice e sicuro un processo di conservazione digitale del registro di carico e scarico rifiuti che prevede:

  • possibilità di importare i file dei registri direttamente sul portale online YouDOX oppure tramite un altro canale sicuro da concordare;
  • possibilità di firmare digitalmente i file dei registri direttamente dal portale YouDOX;
  • conservazione digitale a norma automatica dei file del registro di carico e scarico rifiuti per 3 anni;
  • possibilità di ricercare, visualizzare, scaricare i registri acquisiti e conservati;
  • possibilità di esibire, direttamente dal portale online, le evidenze di avvenuta conservazione a norma dei file conservati in caso di verifica.

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