Fattura elettronica San Marino

Fattura elettronica San Marino: invio e ricezione dal 1°luglio 2022

Dal 1° luglio 2022 la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria per le operazioni effettuate tra Italia e San Marino riguardanti le cessioni di beni. Saranno esclusi solo i soggetti ancora non vincolati dall’obbligo di fatturazione elettronica, come i forfettari. Per le prestazioni di servizi, sarà possibile utilizzare la fattura elettronica in via facoltativa.

In questo articolo vedremo come funzionerà la fattura elettronica tra Italia e San Marino, chi saranno i soggetti coinvolti, le modalità di invio e ricezione e tutto ciò che è necessario sapere che per arrivare pronti all’obbligo in partenza il 1° luglio 2022.

 

L’introduzione della fatturazione elettronica con San Marino

Sono il Decreto del 21 giugno 2021 e il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021 a definire il quadro normativo che regola l’obbligo di fatturazione elettronica tra Italia e San Marino.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° ottobre 2021. Da tale data è possibile utilizzare la fattura elettronica nelle transazioni con San Marino, in via facoltativa, fino al 30 giugno 2022.

Dal 1° luglio 2022 la fatturazione elettronica con San Marino sarà obbligatoria per tutte le cessioni di beni.

 

Come emettere fattura elettronica a San Marino

Dal 1° luglio 2022 per le cessioni di beni cessioni di beni nella Repubblica di San Marino dovrà essere emessa obbligatoriamente fattura elettronica.

La fattura andrà emessa nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino e riporterà:

  • nel campo identificativo fiscale il codice operatore economico del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM);
  • nel campo “natura” del codice IVA il codice “N3.3” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”);

Il codice destinatario da indicare sulle fatture elettroniche inviate a operatori Sanmarinesi sarà il seguente: 2R4GTO8 (come specificato nel Provvedimento direttoriale del 30 settembre 2021).

Il Sistema di Interscambio trasmetterà le fatture all’ Ufficio tributario di San Marino, che effettuerà le dovute verifiche  rispetto all’assolvimento dell’imposta sull’importazione e alla regolarità della fattura.

L’Ufficio Tributario di San Marino comunicherà poi, entro 4 mesi, l’esito dei controlli all’Agenzia delle Entrate sul sito “Fatture & Corrispettivi”.

Attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sarà successivamente possibile verificare l’esito del controllo. In caso di esito negativo il cedente italiano dovrà procedere al pagamento dell’imposta (entro 30 gg) ed emettere nota di variazione in aumento;

L’emissione della fattura elettronica fa cadere l’obbligo di riportare la cessione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

 

La ricezione di fattura elettronica da San Marino

Le fatture elettroniche emesse da operatori economici sammarinesi, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano, saranno trasmesse dall’Ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio.

Il cessionario potrà visualizzare le fatture ricevute, veicolate da SdI, tramite un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In fase di emissione della fattura elettronica, l’operatore sanmarinese potrà:

  • non indicare l’imposta nella fattura elettronica. In questo caso l’operatore italiano la dovrà assolvere mediante reverse charge;
  • addebitare l’imposta nella fattura elettronica. In questo caso l’imposta riscossa dovrà essere versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario di San Marino.

 

Ricezione di fattura elettronica da San Marino senza addebito dell’IVA

In questo scenario l’operatore italiano assolve l’imposta in reverse charge.

Nello specifico, sarà possibile creare e inviare tramite SdI fatture elettroniche aventi uno dei seguenti tipi documento:

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.

Le linee guida per svolgere tale operazione sono contenute nella Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro dell’Agenzia delle Entrate.

 

Ricezione di fattura elettronica da San Marino con addebito dell’IVA

Nel caso in cui l’operatore sanmarinese addebiti l’imposta in fattura elettronica, l’Iva viene versata da tale operatore all’ufficio tributario di San Marino e da questi all’Agenzia delle Entrate.

L’esito positivo del controllo da parte dell’Agenzia viene comunicato telematicamente al cessionario italiano sul portale Fatture e corrispettivi.

Il cessionario italiano, potrà:

  • attendere l’esito positivo del controllo, prima di registrare la fattura e detrarre l’Iva;
  • registrare la fattura ai soli fini contabili e annotarla “in sospensione” sui registri Iva, in attesa dell’esito positivo del controllo che ne consentirà la detrazione ai fini Iva.

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