Il regime di inversione contabile cambia veste: i nuovi sottocodici per le operazioni svolte in reverse charge

Reverse charge: i nuovi sottocodici dal 1° gennaio

Il regime di inversione contabile cambia veste: i nuovi sottocodici per le operazioni svolte in reverse charge

 

È l’art. 17 della legge 7/2000 ad introdurre il regime del reverse charge, a seguito della direttiva 98/80/Ce e utilizzato, in seguito, come meccanismo tecnico contabile di prevenzione alle frodi fiscali.

In termini pratici, con il reverse charge si assiste ad uno spostamento del carico tributario IVA dal venditore all’acquirente, con conseguente pagamento dell’imposta da parte di quest’ultimo. L’onere IVA passa, così, dal cedente al cessionario per le cessioni di beni, e dal prestatore al committente nel caso di prestazioni di servizi.

Con l’inversione contabile il venditore emette fattura ma non addebita l’imposta, così come avviene solitamente. L’acquirente, invece, integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata, procedendo, poi, con la duplice annotazione nel registro acquisti (fatture di acquisto) e nel registro vendite (fatture emesse).

Con nuove specifiche tecniche, nella recente versione 6.1.2 cambiano le regole di compilazione della fattura elettronica da emettere e, di conseguenza, anche le regole relative all’integrazione delle fatture per operazioni soggette a reverse charge ovvero alla compilazione dell’autofattura.

Il regime di inversione contabile: il reverse charge interno ed esterno

A seconda delle operazioni, si distingue tra reverse charge interno ed esterno.

  • Il reverse charge interno fa riferimento a tutte quelle operazioni con soggetti passivi di imposta residenti o stabiliti in Italia
  • Il reverse charge esterno, relativo a operazioni con soggetti estero.

1° Gennaio 2021: cosa cambia?

Dal 1° gennaio 2021 con l’obbligatorietà delle nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica, ai sensi del provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020, i cedenti /prestatori dovranno emettere le fatture, indicando la corretta natura dell’operazione soggetta a reverse charge, utilizzando uno dei sottocodici N6 appositamente individuati (da N6.1 a N6.9.).

Pertanto il contribuente che deciderà di integrare la fattura soggetta a reverse charge in modalità elettronica, dovrà compilare il documento in formato xml, utilizzando uno specifico “TipoDocumento”, individuato dai una serie di codici che vanno dal TD16 al TD19.

I nuovi codici e l’integrazione IVA

Codice TD16: integrazione fattura reverse charge interno

Il codice TD16 deve essere utilizzato per integrazione delle fatture relative a operazioni soggette a reverse charge interno.

In caso di reverse charge interno, il C/C potrà integrare l’IVA in fattura (elettronica) attraverso lo SDI (con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa), utilizzando proprio il tipo documento TD16, che verrà recapitato solo a sé stesso poiché è quest’ultimo a dover integrare l’Iva in fattura)

Codice TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

Il codice TD17 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative all’acquisto di servizi dall’estero (acquisti intracomunitari) o per emettere autofattura relativa all’acquisto di servizi dall’estero (acquisti extra-UE).

Anche in questo caso è sempre il C/C, a dover integrare il documento ricevuto (in caso di servizi intracomunitari) o a dover emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-comunitari), indicando l’imposta dovuta all’Erario. Può, pertanto, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17, che sarà recapitato al solo soggetto emittente, su cui grava l’obbligo di integrazione dell’Iva.

Codice TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Il codice TD18 va utilizzato per integrare le fatture relative agli acquisti intracomunitari di beni.

Il C/C, è tenuto ad integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che andrà a confluire nella propria liquidazione. A tal fine potrà predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente poiché è quest’ultimo ad essere tenuto ad integrare l’Iva in fattura.

Alternativamente alla trasmissione del TD18 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura ed è obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, integrata con i dati dell’imposta, tramite l’esterometro.

Il C/C è tenuto a trasmettere, infatti, tramite esterometro, i dati della fattura integrata, valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) ed utilizzando il TD10 in caso di acquisti di beni da fornitore intra-UE. Nel caso in cui si tratti, invece, di un acquisto di beni da fornitore extra-UE, il codice corretto da utilizzare sarà il codice TD01, con l’utilizzo della relativa Natura (in caso di operazione non imponibile).

Codice TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72

Il codice TD19 nasce, invece, al fine di integrare le fatture relative all’acquisto di beni da soggetti esteri (comunitari) o per emettere autofattura relativa all’acquisto di beni da soggetti esteri (extra-comunitari).

Il C/C, dovrà integrare il documento ricevuto (da parte del C/P intracomunitario) o in alternativa emettere un’autofattura (nel caso di un C/P extra-comunitario) dove dovrà indicare l’imposta dovuta da far confluire, poi, nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19. Tale fattura verrà recapitata solo al soggetto emittente.

 

Per comprendere come compilare le fatture elettroniche nei casi sopra esaminati è possibile fare riferimento alla Guida Ufficiale per la compilazione fatture elettroniche e esterometro.

 

Link utili:

Specifiche Tecniche XML 1.6.1

Guida alla compilazione delle fatture elettroniche

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