tutte le risposte sulla fatturazione elettronica

Tutte le risposte che cercavi sull’emissione della fattura elettronica

Le dieci risposte alle dieci domande più frequenti sul mondo della fatturazione elettronica

 

Nonostante l’obbligo di fatturazione elettronica sia in vigore già ormai da diversi anni per privati, PA e consumatori finali, permangono, però, ancora, dei dubbi su alcune tematiche specifiche, che in questo articolo andremo a sviscerare, punto per punto.

 

Fattura elettronica e dichiarazione intento 2022: le nuove modalità

È il Provvedimento n° 293390/2021 dell’AdE, a disciplinare ed introdurre, nella versione 1.7 delle Specifiche Tecniche, le nuove modalità di compilazione delle fatture elettroniche emesse con dichiarazione d’intento.

Le modalità di compilazione della fattura nei confronti di un esportatore abituale specificando prevedono la necessità di riportare:

–     nel campo “Natura” il codice N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”;
–     il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento inviata all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale, composto da una prima parte di 17 cifre ed una seconda parte di 6 cifre (che rappresenta il progressivo) separata dalla prima dal segno “-” o dal segno “/”.

A tal fine il fornitore dovrà compilare in fattura per ogni dichiarazione d’intento:
–     il campo “Tipo dato” con la dicitura “INTENTO”;
–     il campo “Riferimento testo” con il numero di protocollo (prima e seconda parte separate dal segno “-” o dal segno “/”);
–     il campo “Riferimento data” con la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

L’aggiornamento è volto al contrasto di frodi con utilizzo di falso plafond IVA, inibendo, così, l’operato da parte di falsi asportatori abituali.

 

Fattura elettronica forfettari: da quando l’obbligo?

Così come anticipato nel nostro ultimo articolo sul tema, Fatturazione elettronica forfettari: obbligo in arrivo?, in una prospettiva di costante prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, il Governo si è prefisso di estendere l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai forfettari.

Alla luce della proposta italiana, la vera svolta, però, è stata sancita dal via libera da parte della Commissione Europea all’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti a tassazione agevolata.

La Commissione europea, dunque, ha accolto la proposta e l’ha presentata al Consiglio dell’Unione europea, che l’ha approvata il 13 dicembre 2021.

 La decisione è stata infine pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea, L 454 del 17 dicembre 2021.

 

Fattura elettronica estero 2022: cosa cambia?

Il Decreto Fiscale 2022 sancisce, nel Luglio di quest’anno, l’abolizione dell’esterometro, quale strumento principe sino ad ora utilizzato per la trasmissione di tutte le informazioni relative alle fatture emesse o ricevute, da o verso un paese estero, verso l’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti tenuti a tali operazioni.

Dopo quella data, invece, l’esterometro abbandonerà definitivamene la scena e tutti i dati relativi alle cessioni di beni o servizi transfrontalieri dovranno essere trasmessi al Sistema di Interscambio direttamente tramite fattura elettronica.

Scopri come nel nostro articolo dedicato.

 

Entro quanti giorni inviare fattura elettronica?

Quello dei termini di invio della fattura elettronica risulta sempre un argomento un po’ostico e delicato, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta alla fatturazione elettronica e soprattutto perché porta inevitabilmente con sé il problema delle sanzioni, applicabili in caso di errata o omessa fatturazione delle fatture elettroniche ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997.

È necessario, a tal proposito, operare un distinguo fra le tre diverse tipologie: fattura immediata, fattura anticipata, fattura differita.

  1. Le fatture immediate, che solitamente vengono emesse nel momento di effettuazione dell’operazione o comunque nell’arco delle 24 ore successive, possono essere inviate a Sdi entro un massimo di 12 giornidall’effettuazione dell’operazione stessa (Legge n. 58/2019).
  1. La trasmissione delle fatture anticipate, invece, deve avvenire entro 12 giorni dalla data di emissione, quale data in cui è stata effettuata l’operazione.
  2. Infine, la fattura differita dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, come indicato nell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972.

 

Fattura elettronica non consegnata: cosa fare in caso di mancata consegna

Quando una fattura elettronica, in formato originale XML viene trasmessa allo Sdi, il Sistema, a seguito di un puntuale controllo di natura formale del documento, restituisce tre diverse tipologie di notifiche, volte a contrassegnare lo stato della fattura inoltrata:

  • Notifica di consegna (ricevuta di consegna)
  • Notifica di scarto (ricevuta di scarto)
  • Notifica di mancata consegna (ricevuta di mancata consegna)

Tra le tre annoverate, l’ultima è indubbiamente quella che in qualche modo desta più perplessità in quanto mette in moto un meccanismo per il quale è il soggetto emittente a dover intercettare il destinatario per comunicare sia la mancata consegna che gli estremi della fattura, preferibilmente inviando una copia della fattura stessa in formato PDF o in formato analogico (cartaceo).

Nonostante l’impossibilità di essere recapitate da parte del sistema di Interscambio, a causa di disguidi dovuti a fattori terzi (es: canale telematico non funzionante) o ad una compilazione formale del documento non del tutto corretta (es: codice destinatario errato; codice destinatario generico “0000000”), queste fatture vengono comunque recapitate sul “Cassetto Fiscale” del destinatario.

Questo è possibile perché l’SDI risale in ogni caso alla P.IVA presente sulla fattura o il Codice Fiscale collegato, in modo da permetterne sempre la consultazione.


Fattura elettronica scartata: come procedere?

Se a seguito dei controlli formali, il Sistema di Interscambio esita negativamente la fattura, questo, entro un massimo di 5 giorni, invierà la relativa ricevuta finalizzata a notificare lo scarto del documento per la successiva riemissione.

In questo caso la fattura viene considerata come  “fiscalmente non emessa”, così come precisato dall’ Agenzia delle Entrate.

Pertanto il documento elettronico dovrà essere opportunamente corretto e inviato tramite SdI entro 5 giorni dalla data della notifica di scarto, mantenendo inalterati data e numerazione.

 

Cosa fare se una fattura viene rifiutata da una Pubblica Amministrazione?

In caso di emissione verso una Pubblica Amministrazione, questa ha la facoltà di accettare o scartare la fattura elettronica.

A differenza, però, dello scarto da parte di SdI la fattura elettronica inviata alla PA, anche se rifiutata, viene ritenuta valida a fini fiscali.

Pertanto, in questo caso, sarà necessario  emettere una nota di credito volta a neutralizzare la fattura originale, precedentemente inviata, così come sancito nella pubblicazione del principio di diritto n.17 del 30 ottobre 2020 dell’Agenzia delle entrate.

 

Fattura elettronica senza codice univoco: come emetterla?

Come sappiamo il codice destinatario (o codice univoco) è l’elemento fondamentale per l’emissione della fatturazione elettronica e rappresenta l’indirizzo telematico utilizzato dal SdI per il recapito delle fatture in formato XML.

Si tratta di un valore alfanumerico di 7 cifre che deve essere registrato all’interno della sezione “Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate e che, come anticipato, va a contrassegnare il canale di ricezione e viene fornito proprio da Sdi ai soggetti accreditati.

Nel caso in cui non disponessimo del codice univoco da inserire nella fattura per il nostro cliente, il documento potrà comunque essere correttamente inviato inserendo 7 zeri (0000000) nel tag apposito del file XML.

 

Dove inserire bollo virtuale in fattura elettronica?

Con l’avvento della fatturazione elettronica, anche l’imposta di bollo, quale tassa alternativa all’Iva (nel caso in cui questa sia esclusa, esente o fuori campo) diventa telematica, in ottemperanza alle Legge di Bilancio del 2021. Unica eccezione contemplata è quella in cui le fatture non superino i 77,47 euro.

 

Dunque, da un punto di vista pratico e operativo, nel documento XML, dovrà essere valorizzato il campo “DatiBollo” inserendo l’importo di 2,00 euro, mentre la fattura dovrà riportare la seguente dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014.

 

Come inviare fatture elettronica a un privato?

I soggetti privati non titolari di Partita Iva non sono tenuti a possedere o un codice destinatario o un indirizzo PEC., pertanto la fattura elettronica andrà compilata valorizzando così i seguenti campi:

  • Codice Destinatario: basterà inserire il codice covenzionale di 7 zeri (0000000)
  • Partita Iva: questo campo non dovrà essere valorizzato. Andrà meramente inserito il codice fiscale del soggetto privato.
  • PEC Destinatario: non va inserito alcun dato a riguardo, salvo che il soggetto privato sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Ad ogni modo, l’Agenzia delle Entrate, tramite Sdi, trasmetterà la fattura al destinatario direttamente nella sua area riservata, mentre il fornitore sarà comunque tenuto a consegnare al cliente una copia digitale o cartacea della fattura stessa.

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